Monitoraggio UE

Il rapporto denuncia l’uso del regime detentivo speciale 41 bis nelle prigioni italiane

Dopo due anni di visite, undici carceri visitati e 748 persone incontrate, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, ha reso pubblico il Rapporto sul regime detentivo del 41 bis in Italia.

by Fernando Marini
Carcere duro

Si tratta di un regime speciale, istituito nel 1986, e previsto dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario, secondo il quale il Ministro della giustizia ha la facoltà di sospendere, in casi eccezionali o di emergenza, l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti.

La finalità di questo strumento è quella di prevenire ed impedire la comunicazione fra i detenuti appartenenti a organizzazioni criminali all’interno del carcere, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà. L’esperienza dimostra, infatti, che tali collegamenti si realizzano giornalmente all’interno delle strutture penitenziarie, in quanto è lo stesso regime carcerario che li permette e in qualche modo li favorisce (anche attraverso contatti con l’ambiente esterno), al fine di agevolare il percorso di reinserimento sociale dei detenuti.

Isolamento detentivo: un problema importante

Tra i provvedimenti restrittivi previsti dalla legge spicca l’isolamento nei confronti dei soggetti destinatari: chi è sottoposto a questo regime è allontanato dagli altri detenuti sottoposti a regime ordinario e situato in una cella singola senza accesso agli spazi comuni. Inoltre l’ora d’aria è limitata a due ore al giorno e anche questa è in regime di isolamento, in quanto si svolge in maniera differenziata dagli altri detenuti e sotto il controllo della polizia penitenziaria.

Tuttavia, la sospensione delle normali condizioni detentive e la conseguente applicazione di misure speciali devono sempre e comunque rispettare i canoni imposti dalla Carta Costituzionale, ricorda Mauro Palma. Proprio su questo punto si sofferma il Garante che parla di diverse criticità, le quali non rispettando il principio di rieducazione dei detenuti, si porrebbero in contrasto con la Costituzione.

I problemi più gravi riscontrati riguardano le ripetute proroghe del regime speciale che spesso avvengono in maniera automatizzata (la proroga dovrebbe essere disposta dopo una seria indagine e solo se ritenuta necessaria) e l’inserimento dei soggetti all’interno di aree riservate presenti all’interno delle sezioni speciali, che si traducono in una sorta di “41 bis speciale”. Tali sezioni sono separate dalle altre e sono destinate alle figure di spicco dell’organizzazione criminale di appartenenza. Attualmente esistono 14 aree, distribuite in 7 istituti, al cui interno vi sono ristrette 51 persone.

Il Garante all’interno del suo report denuncia inoltre le gravi condizioni materiali in cui versano alcune sezioni. Per fare un esempio nel carcere di Cuneo sulle finestre delle stanze sono poste diverse reti che, al fine di evitare la comunicazione tra i detenuti, finiscono di fatto con il ridurre sensibilmente il passaggio di luce e di aria.

Palma minacciato, ma diverse istituzioni esprimono solidarietà

Il Garante Mauro Palma, dopo aver pubblicato il suo rapporto, è stato oggetto di indegni insulti e minacce alla sua persona. “Non mi stupirei se si scoprisse che è stipendiato dalla mafia”, “spero che ti ammazzano un figlio”, questi sono alcuni dei commenti apparsi sotto un articolo postato sulla pagina facebook della ‘Polizia Penitenziaria Società Giustizia e Sicurezza’ che riportava le criticità del 41 bis denunciate da parte di Mauro Palma.

Commenti che per giorni non sono stati rimossi dal Sappe, il sindacato degli agenti penitenziari, fino a quando Mauro Palma non ha esposto denuncia.

Diverse istituzioni hanno espresso solidarietà nei confronti del Garante il quale, allineandosi agli insegnamenti della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo, sottolinea che il regime speciale deve avere come unico scopo quello di impedire i collegamenti con l’esterno e non deve invece servire per infliggere sofferenze aggiuntive al detenuto, già sottoposto alla pena della reclusione.

Questo perché la pena non può essere mai una vendetta, ma deve aiutare il detenuto a effettuare quel percorso di riabilitazione destinato a reinserirlo nella società una volta che la pena sia stata espiata.

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