- Il ricorso della famiglia alla Corte Europea dei Diritti Umani denuncia una violazione del diritto alla libertà religiosa, protetto dall'Articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani.
Lezioni di nuoto miste
Il caso, Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland, riguarda il rifiuto di due genitori mussulmani di mandare le loro figlie, non ancora in età di pubertà, alle lezioni di nuoto miste previste dal loro programma scolastico e il rifiuto delle autorità di concedere loro un'eccezione.
Nel 2010, le autorità svizzere hanno ordinato alla famiglia di Basilea di pagare una multa. Nei vari procedimenti legali, i tribunali svizzeri non si sono mai espressi in favore della famiglia.
Dopo aver esaurito i rimedi legali nazionali, la famiglia ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani (Corte EDU) di Strasburgo.
L'importanza di integrare gli alunni
La Corte EDU ha dato ragione ai tribunali svizzeri e non alla famiglia, stabilendo che il diritto personale alla libertà religiosa previsto dall'Articolo 9 della Convenzione Europea sui Diritti Umani non fosse stato violato in questo caso.
La Corte di Strasburgo ha sottolineato l'importanza del ruolo che la scuola svolge nel processo di integrazione sociale. E ha dichiarato come questo valga soprattutto quando sono coinvolti bambini di origine straniera.
Ha stabilito che il diritto dei bambini ad un'istruzione completa, facilitando la loro integrazione sociale secondo gli usi e i costumi locali, ha precedenza rispetto alla volontà dei genitori di non far partecipare le figlie alle lezioni di nuoto miste.
L'interesse dei bambini a partecipare a lezioni di nuovo non è
circoscritto all'imparare a nuotare, ma soprattutto significa
partecipare ad un'attività insieme a tutti gli altri bambini.
Non si dovrebbe fare alcuna eccezione in base alle origini dei bambini o alla religione dei loro genitori o alle convinzioni filosofiche, secondo la Corte EDU.
La Corte quindi ha ritenuto che le autorità nazionali non siano andate oltre le loro prerogative nel riconoscere priorità all'obbligo dei bambini di seguire in toto il programma curricolare e alla loro integrazione, rispetto all'interesse privato dei richiedenti di natura religiosa.
Per saperne di più, leggi qui il comunicato stampa della Corte.