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No alla revoca delle prestazioni assistenziali per i condannati in Italia, sentenza del Tribunale

Il Tribunale di Roma ha sostenuto il diritto alla salute e a un’esistenza dignitosa anche nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati penali, stabilendo l’incostituzionalità della revoca delle prestazioni assistenziali per questi condannati.

by Chiara Liberati
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Tribunale del lavoro stabilisce che la revoca del welfare per i condannati è incostituzionale

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha stabilito la priorità del diritto alla salute e a un’esistenza dignitosa anche nei confronti dei soggetti condannati per gravi reati. Questo significa che è incostituzionale la revoca delle prestazioni assistenziali alle persone condannate per gravi reati prevista dalla legge 92 del 2012 (Legge Fornero).

Nel 2012 è stata introdotta la legislazione che ha permesso di negare la sicurezza sociale e i benefici di welfare alle persone condannate per crimini considerati di grande rilevanza sociale. Le prestazioni colpite riguardavano l’indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e i sussidi di invalidità civile, che avrebbero potuto essere revocati anche in caso di soggetto condannato affetto da malattie gravi. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha stabilito che questa pena accessoria vìola gli articoli 2 e 38 della Costituzione Italiana.

Violazione del diritto alla salute e alle cure

Come sancito dalla Costituzione, lo Stato è responsabile esclusivo nella disciplina della sicurezza sociale, e protegge le persone che hanno capacità ridotte di lavoro e di guadagno. Il Tribunale di Roma ha revocato le misure adottate in base a questa legge, stabilendo che la sua applicazione condurrebbe alla violazione dei diritti fondamentali alla salute e alla cura.

La sentenza del Tribunale afferma che l’Articolo 61 della Legge Fornero “non sia applicabile nei confronti dei soggetti non detenuti perché in sospensione della pena per motivi di salute o perché sottoposti a misure alternative alla detenzione, quali la detenzione domiciliare o l’affidamento in prova ai servizi sociali, ancorché condannati in via definitiva per i gravi reati ivi previsti. Diversamente si incorrerebbe nella violazione dell’art. 38 della Costituzione, che sancisce il principio assoluto che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

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