Technologie e Diritti

Avvocato generale della CGUE chiede la liberalizzazione del diritto d'autore

L'opinione dell'avvocato generale Niilo Jääskinen della Corte di Giustizia Europea su un caso tedesco sul diritto d'autore spiana la strada ad una decisione della Corte che può apportare una soluzione al dibattito sulla liberalizzazione del copyright.

by Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Nella sua opinione del 5 giugno, l'avvocato generale Niilo Jääskinen ha affermato che le biblioteche e istituzioni simili possono digitalizzare libri e altre opere protette da diritto d'autore presenti nei loro cataloghi senza un apposita autorizzazione a farlo da parte dei possessori dei diritti, sebbene la sua proposta limiti la possibilità del pubblico di accedere ai lavori digitalizzati per uso personale.

Il caso, Technische Universität Darmstadt v. Eugen Ulmer KG, deriva da una controversia tra l'università tedesca e un editore, dopo che la prima ha digitalizzato un libro senza l'autorizzazione dell'editore Eugen Ulmer, proprietario dei diritti d'autore. Sebbene i lettori simultanei della versione digitale non possano essere più di uno, pari al numero di copie cartacee presenti in biblioteca, la digitalizzazione ha consentito agli utenti di stampare o salvare su unità mobili intere copie della versione elettronica.

Eugen Ulmer ha offerto all'università un contratto per i diritti ad accedere alla versione e-book del lavoro in questione. L'università ha rifiutato e l'editore ha fatto causa per violazione del copyright. Nessuna delle due parti può rivendicare una completa vittoria nel tribunale distrettuale, così il caso è stato portato alla Bundesgerichtshof (Corte Suprema Federale Tedesca), che ha sospeso il processo e chiesto un parere preliminare alla CGUE, inviando tre richieste di chiarimento alla Corte.

Acquisto o termini di utilizzo per le copie digitali

L'avvocato generale Jääskinen ha dapprima valutato se l'uso dei materiali protetti da diritto d'autore fosse soggetto a vendita oppure a licenza di utilizzo ai sensi della Direttiva 2001/29/EC (la Direttiva InfoSoc), secondo cui il proprietario stabilisce con l'istituzione i termini di utilizzo delle opere.

Nell'opinione dell'avvocato generale, se un'istituzione non ha un contratto di licenza con il proprietario per la pubblicazione elettronica, ma ha un accordo sui diritti relativi alla versione cartacea, l'istituzione dovrebbe essere autorizzata a mettere a disposizione i contenuti in formato elettronico. Inoltre, l'editore non può obbligare l'istituzione ad aderire ad un contratto per e-book.

Il diritto degli stati membri ad autorizzare le loro istituzioni a digitalizzare opere

Il secondo quesito che la Corte Suprema Tedesca ha inviato alla CGUE riguarda i diritti degli stati membri: hanno questi la possibilità di concedere alle istituzioni interne il diritto di stampare o digitalizzare copie di lavori cartacei presenti nei loro cataloghi?

Facendo riferimento ai precedenti della CGUE, l'avvocato generale ha evidenziato che un "atto di comunicazione al pubblico" ha luogo quando gli interventi sono volti a dare al pubblico accesso alle opere, che questi faccia uso o meno di tale accesso. Jääskinen ha stabilito che rendere le opere protette da diritto d'autore disponibili in formato elettronico dovrebbe essere considerato un atto di comunicazione al pubblico, come specificato dalla direttiva, ed è quindi una prerogativa degli stati membri.

L'avvocato generale ha argomentato che in ragione di questo, le disposizioni della direttiva non dovrebbero costituire un ostacolo per gli stati membri a concedere a determinate istituzioni il diritto a digitalizzare le opere presenti nei loro cataloghi e a renderle disponibili al pubblico in formato elettronico.

Il diritto a rendere disponibili le opere e il diritto a riprodurle

L'ultimo quesito affrontato dall'avvocato generale riguarda l'atto effettivo di riprodurre i materiali protetti da copyright, sia stampandoli che salvando copie su supporti esterni (ad esempio chiavette usb), e se i diritti conferiti agli stati membri in risposta al precedente quesito possano essere estesi o meno fino ad autorizzare gli utenti a stampare e salvare opere su supporti personali.

Su questo Jääskinen ha concluso che la direttiva non estende agli stati membri il diritto a modificare le loro leggi in modo tale da autorizzare il salvataggio personale di copie digitali delle opere. Copiare dei materiali su supporti esterni non va considerato entro i termini del "rendere disponibile", bensì dovrebbe essere inteso come "riprodurre," ha scritto l'avvocato generale, poiché è una creazione di più copie dell'opera.

"In tale contesto, la nozione di rendere disponibile esclude dai limiti della menzionata eccezione la possibilità di copiare le opere su un supporto mobile, perché in questo caso non si parla di una libreria pubblica che rende un'opera disponibile... ma di creare una copia digitale privata per un utilizzatore singolo," ha scritto l'avvocato generale. "In più, tale riproduzione non è necessaria ad assicurare l'utilità dell'eccezione menzionata, anche se è utile per l'utente. Una copia può inoltre essere ulteriormente copiata e riprodotta su Internet."

Jääskinen ha inoltre sottolineato che le disposizioni della direttiva rendono possibile fotocopiare un'opera in una biblioteca. Se una biblioteca o altra istituzione, operando nei limiti della legge, autorizza gli utenti a fotocopiare pagine di una versione cartacea, è ragionevole estendere tale autorizzazione alla stampa di pagine di una versione elettronica.

L'opinione dell'avvocato generale Jääskinen dà sia speranza che preoccupazione a coloro che sperano in leggi europee più liberali sul diritto d'autore. Le sue risposte ai primi due quesiti sostengono maggiori libertà per gli stati membri e le loro istituzioni a digitalizzare opere delle quali dispongono soltanto di diritti d'autore di versioni cartacee, e inoltre danno maggiori libertà ai singoli sostenendo che le pagine stampate da una copia digitale di un libro dovrebbero essere ammissibili in molte situazioni.

La sua opinione generale sul terzo quesito, tuttavia, pone dei limiti all'uso personale. Il suo ragionamento alla base del non autorizzare il salvataggio di copie digitali su supporti esterni è fondato sulla supposizione che l'utente non utilizzerà la copia per le sue necessità personali, ma pubblicherà illegalmente copie dell'opera su Internet. E' certo che questi rischi esistano, ma è deludente per coloro che sperano in una liberalizzazione della legge che questa esigua possibilità sia sufficiente a restringere i diritti degli individui ad utilizzare tali copie per uso personale.

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